Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE | Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Poteri del giudice adito con opposizione a precetto – Inizio dell’esecuzione forzata – Irrilevanza – Provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – Effetti sulle procedure esecutive.
ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE
Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 626, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)