Sez. 4, Sentenza n. 27162 del 27/04/2015 Ud. (dep. 30/06/2015) Rv. 263825 - 01
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica - Costituzione di parte civile delle associazioni sindacali - Ammissibilità - Condizioni - Indicazione.
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE
È ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)