Sez. 2, Ordinanza n. 2882 del 26/09/1977 Cc. (dep. 10/11/1977) Rv. 137271 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - REATO CONTINUATO - DETERMINAZIONE DEL TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA - CRITERI - AUMENTO DI PENA PER LA CONTINUAZIONE - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AI SINGOLI REATI CONTESTATI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - REATO CONTINUATO - DETERMINAZIONE DEL TERMINE MASSIMO DI CUSTODIA - CRITERI - AUMENTO DI PENA PER LA CONTINUAZIONE - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AI SINGOLI REATI CONTESTATI.*
La modifica dell'art 81 del codice penale, per effetto della legge 7 giugno 1974, n 220, non ha mutato la struttura del reato continuato, per cui pur essendo le diverse violazioni di legge punite con pena unica, esse conservano la loro autonomia ad ogni altro effetto. Ne consegue che per determinare il termine massimo di custodia preventiva deve farsi riferimento alla pena massima edittale prevista per ciascun reato contestato, prescindendosi dal vincolo della continuazione fra le varie imputazioni, le quali debbono considerarsi agli effetti dell'art 272 cod proc pen autonome e distinte, prevalendo a tali effetti il principio del carattere fittizio del nesso della continuazione. (Cfr mass n 131724).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)