Sez. 2, Ordinanza n. 1302 del 14/11/1975 Cc. (dep. 03/01/1976) Rv. 131724 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SENTENZA DI CONDANNA NON IRREVOCABILE- RITENUTA CONTINUAZIONE - TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - SENTENZA DI CONDANNA NON IRREVOCABILE- RITENUTA CONTINUAZIONE - TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Per effetto del nuovo testo dell'art 275 cod proc pen, che stabilisce che la durata massima della custodia preventiva, dopo intervenuta la sentenza non irrevocabile del giudice di cognizione, va valutata in rapporto al reato ritenuto in sentenza, nonche dell'art 81 cpv cod pen, modificato dalla legge 7 giugno 1974; nel caso di ritenuta continuazione tra piu reati, questi non possono essere scissi per stabilire il termine massimo di custodia preventiva; che va, pertanto, determinato considerando come pena edittale massima quella prevista per il reato piu grave aumentata fino al triplo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)