Sez. 1, Sentenza n. 11666 del 22/01/2020 Cc. (dep. 08/04/2020) Rv. 278812 - 02
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione ex art. 3-quinquies della legge n. 575 del 1965 - Beni di terzi - Contrasto con la Direttiva 2014/42/CE - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca di prevenzione, di cui all'art. 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, laddove consente di sottrarre alla disponibilità del proposto e dei terzi beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non si pone in contrasto con la Direttiva 2014/42/CE del 3 aprile 2014, che, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, ha introdotto soltanto una disciplina minima della confisca, riconoscendo ai singoli Stati membri la possibilità di prevedere strumenti più estesi ed incisivi sul fronte del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quinquies CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/2016 num. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)