Sez. U, Sentenza n. 5224 del 29/11/1989 (Rv. 464406 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - AZIONE DEL COMPRATORE ITALIANO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE STRANIERO PER LA RESTITUZIONE DEL PREZZO SUL PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ DELLA COMPRAVENDITA - CRITERIO DI COLLEGAMENTO EX ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - INAPPLICABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - AZIONE DEL COMPRATORE ITALIANO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE STRANIERO PER LA RESTITUZIONE DEL PREZZO SUL PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ DELLA COMPRAVENDITA - CRITERIO DI COLLEGAMENTO EX ART. 5 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - INAPPLICABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - INSUSSISTENZA.*
Qualora il compratore italiano agisca nei confronti del venditore straniero, chiedendo la restituzione del prezzo sul presupposto della nullità della compravendita, la giurisdizione del giudice italiano non può essere riconosciuta sulla base del criterio di collegamento di cui all'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), poiché questa norma riguarda le obbligazioni contrattuali e tale non è qualificabile il debito restitutorio, dedotto sulla base della carenza di titolo negoziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/10/1968 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)