Sez. U - , Ordinanza n. 11519 del 11/05/2017 (Rv. 644154 - 03)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione - Azione avente ad oggetto l'invalidità contrattuale - Conseguente domanda di restituzione del prezzo - Riconducibilità alla materia contrattuale - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione, come chiarito dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 20 aprile 2016, in C-366/2013, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall'art. 7, n.1, lett. a), di quello n. 1215/2012), che, in materia contrattuale, consente di convenire in giudizio la persona domiciliata in uno uno Stato membro davanti al giudice del diverso Stato membro in cui l'obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita, l'azione di ripetizione dell'indebito, fondata sull'accertamento dell'invalidità del contratto (nella specie concernente l'acquisto, da parte di una società italiana, di obbligazioni strutturate emesse da una società estera), rientra nella materia contrattuale. (Nella fattispecie, tuttavia, la S.C., pur riconoscendo, in applicazione di tale principio, la riconducibilità della domanda di restituzione del corrispettivo alla materia contrattuale, ha ritenuto la questione assorbita in considerazione della clausola convenzionale di proroga della giurisdizione).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 1A, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 lett. 1A, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)