Sez. L, Sentenza n. 2254 del 29/03/1983 (Rv. 427095 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - MANCATA OTTEMPERANZA - CORRESPONSIONE AL LAVORATORE DELLE RETRIBUZIONI AFFERENTI AL PERIODO DELL'INADEMPIMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - DETRAIBILITÀ DI QUANTO PERCEPITO DALLO STESSO LAVORATORE PER EFFETTO DI PRESTAZIONI RESE DURANTE TALE PERIODO IN FAVORE DI TERZI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - MANCATA OTTEMPERANZA - CORRESPONSIONE AL LAVORATORE DELLE RETRIBUZIONI AFFERENTI AL PERIODO DELL'INADEMPIMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - DETRAIBILITÀ DI QUANTO PERCEPITO DALLO STESSO LAVORATORE PER EFFETTO DI PRESTAZIONI RESE DURANTE TALE PERIODO IN FAVORE DI TERZI - ESCLUSIONE.*
Stante la natura propriamente retributiva e non risarcitoria della obbligazione correlata alla ricostituzione de iure del rapporto di lavoro, che è precipua conseguenza del regime di stabilità reale, il datore di lavoro che non ottemperi all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato è tenuto a corrispondere a quest'ultimo le retribuzioni afferenti al periodo durante il quale si protrae l'inadempimento senza possibilità di detrarre da esse quanto percepito dallo stesso lavoratore per effetto di prestazioni lavorative rese durante tale periodo in favore di terzi. Tali prestazioni non hanno efficacia estintiva di tale obbligazione che per contro rimane correlata necessariamente all'invito a riprendere il lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - per cui il lavoratore potrebbe essere indotto ad abbandonare la nuova occupazione per riprendere la precedente - né dall'altro lato, la loro mancata detraibilità realizza una ingiusta locupletazione del lavoratore, il quale, invece, impegnando altrove le proprie energie lavorative può far valere un'autonoma causa retributiva, mentre è il persistente inadempimento del datore di lavoro che gli consente la percezione di retribuzione senza la esecuzione del corrispettivo lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)