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Sez. 5, Sentenza n. 8419 del 16/10/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 258943 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Elemento soggettivo - Dolo generico - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258943-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza del dolo in una fattispecie in cui, nel corso di una riunione sollecitata dalla parte offesa al fine di raccogliere spiegazioni sulle ragioni che avevano spinto l'imputato ad interrompere un rapporto professionale, quest'ultimo aveva riportato sospetti e pettegolezzi formulati da altri in ordine ad imprecisati comportamenti illeciti del professionista e dei suoi collaboratori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)