Sez. 5, Sentenza n. 7597 del 11/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213631 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Elemento psicologico - "Animus iniuriandi vel diffamandi" - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza - Dolo eventuale - Ammissibilità - Valore socialmente diffuso delle espressioni offensive - Fattispecie: accusa di scarsa personalità e di partecipazione ad un raggiro.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un "animus iniuriandi vel diffamandi", ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato gli estremi dell'ingiuria nelle affermazioni di un professore universitario che aveva definito un suo collega come un individuo di scarsa personalità, accusandolo inoltre di aver "partecipato ad un raggiro").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)