Sez. L, Sentenza n. 2630 del 20/03/1999 (Rv. 524380 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE | Procedimento speciale a cognizione sommaria - Applicabilità, alla domanda d'ingiunzione, dell'art. 414 cod. proc. civ. sui requisiti del ricorso introduttivo - Esclusione - Regole proprie del procedimento di ingiunzione - Applicabilità - Limiti - Fase dell'opposizione - Rito del lavoro - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE
Con riguardo al procedimento d'ingiunzione per i crediti previdenziali - finalizzato ad ottenere il decreto ingiuntivo per il pagamento degli stessi, emesso dal pretore, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. civ., al quale può seguire l'opposizione proposta davanti allo stesso giudice con le forme del rito del lavoro ai sensi degli art. 413 e 415 cod. proc. civ. - vi è nella prima fase un procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie; mentre solo la seconda, quella dell'opposizione, è regolata dalle norme sul processo del lavoro, con l'ulteriore conseguenza che la prescrizione dettata dall'art. 414 cod. proc. civ. sui requisiti del ricorso introduttivo di controversia di lavoro non è applicabile alla domanda d'ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)