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Sez. L, Sentenza n. 7699 del 02/08/1990 (Rv. 468462 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI UN MEDICO PRESSO UNA CASA DI CURA - CONTRATTO QUALIFICATO DELLE PARTI COME DI OPERA PROFESSIONALE - ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468462-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI UN MEDICO PRESSO UNA CASA DI CURA - CONTRATTO QUALIFICATO DELLE PARTI COME DI OPERA PROFESSIONALE - ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI.*

La prestazione di un medico presso una casa di cura può essere svolta in regime di autonomia o subordinazione, per cui, in presenza di un contratto, dalle parti qualificato come di opera professionale, in forza del quale il professionista assicura la sostituzione di medici dipendenti dalla struttura sanitaria, in caso di assenza per ferie od altri motivi, con retribuzione ragguagliata a quella dei sostituti, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere affermata solo quando la detta attività sia in concreto caratterizzata dalla subordinazione tecnica e gerarchica, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro inerente all'intrinseco svolgimento dell'attività, non essendo di per sè determinante la circostanza che le mansioni svolte dal sostituto siano identiche a quelle dei medici sostituiti (impiegati in regime di subordinazione). (V 548/87, mass n 450281; (V 2875/82, mass n 420762).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)