Sez. 2, Sentenza n. 1832 del 18/02/2000 (Rv. 534046 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DIRETTA | Conseguenze - Distanze legali in verticale da osservarsi ex art. 907, terzo comma, cod. civ. - Costruzioni tenutevi - Costruzioni in aderenza - Assoggettamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DIRETTA
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al terzo comma dell'art. 907 cod. civ., relativa alla distanza minima di tre metri in linea verticale da osservarsi nel caso dell'esistenza, nel muro del fabbricato altrui, di una veduta diretta, all'ipotesi della costruzione da realizzarsi in appoggio va equiparata quella della costruzione da realizzarsi in aderenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)