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Sez. 2, Sentenza n. 11705 del 05/12/1990 (Rv. 470060 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DIRETTA - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - COSTRUZIONI IN APPOGGIO O IN ADERENZA - DISTANZA IN LINEA VERTICALE ED ORIZZONTALE.*
Stato
decisa il 1990-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470060-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DIRETTA - DISTANZE LEGALI DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - COSTRUZIONI IN APPOGGIO O IN ADERENZA - DISTANZA IN LINEA VERTICALE ED ORIZZONTALE.*

A norma dell'art. 907 cod. civ., la veduta diretta gode di una zona di rispetto di tre metri, sia in linea orizzontale che verticale, con la conseguenza che, nel caso di costruzioni in appoggio o in aderenza al muro nel quale la veduta si apre, detta costruzione deve arrestarsi in altezza a tre metri della soglia della soprastante veduta e tale distanza deve essere rispettata anche in linea orizzontale, con riferimento al punto di arresto della costruzione in altezza. (Conf 6165/78, mass n 395996; (Conf 2785/70, mass n 349276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)