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Sez. 1, Sentenza n. 8878 del 06/07/2000 Ud. (dep. 08/08/2000) Rv. 216910 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Legge sopravvenuta più favorevole - Possibilità di dedurre in Cassazione come vizio della sentenza il diniego di accesso al rito, non impugnato in appello - Esclusione - Inoppugnabilità del diniego secondo la "lex temporis" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216910-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Qualora sia stata tempestivamente formulata richiesta di rito abbreviato, sia pure in relazione a titolo di reato ostativo al suo accoglimento, ma non siano stati proposti motivi di appello per censurare il suo diniego, a causa delle regole processuali all'epoca vigenti dopo l'intervento della sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale, non può essere dedotta in Cassazione, alla stregua del diritto sopravvenuto, alcuna violazione di legge, data la legittimità del diniego secondo la "lex temporis" e la conseguente impossibilità di annullamento di una sentenza resa sulla base di norme che il giudice del merito era tenuto ad osservare nel momento in cui essa veniva deliberata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30, Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)