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Sez. U, Sentenza n. 10086 del 13/07/1998 Ud. (dep. 24/09/1998) Rv. 211192 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Normativa sopravvenuta concernente l'utilizzabilità e la valutazione delle dichiarazioni rese da coimputato o imputato di reato connesso o collegato nelle indagini preliminari - Applicabilità immediata nei giudizi pendenti in sede di legittimità - Sussistenza - Annullamento con rinvio perché, a richiesta di parte, si rinnovi il dibattimento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211192-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Poiché le nuove regole di utilizzazione e valutazione della prova introdotte con la legge 7 agosto 1997 n. 267 vengono immediatamente in rilievo anche nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso avverso una sentenza pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma, in applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge predetta deve annullare il provvedimento impugnato perché il giudice di rinvio provveda, a richiesta di parte, alla rinnovazione del dibattimento in riferimento alle dichiarazioni accusatorie non confermate nei precedenti dibattimenti, con le consequenziali valutazioni di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 1, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)