Sez. 1, Ordinanza n. 573 del 21/07/1995 (Rv. 493371 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETÀ) - CONDIZIONI | Soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore - Divieto di adozione del figlio del coniuge seco convivente - Contrasto dell'art. 291 cod. civ. con gli artt. 2 e 30 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
ADOZIONE - ADOZIONE (PERSONE MAGGIORI D'ETÀ) - CONDIZIONI
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ. (quale risultante dall'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 557 del 1988) nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore, anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nel nucleo familiare facente capo a tale coppia, per contrasto sia con gli artt. 2 e 30 Cost., in particolare, per non essere previsto che l'interesse dei discendenti legittimi minorenni, non suscettibile di esprimersi attraverso il potere di assenso possa essere fatto oggetto di ponderazione da parte del giudice, sia con l'art. 3 Cost., attesa l'ingiustificata disparità fra la norma denunciata e l'art. 44, primo comma, lett. b) e secondo comma, della legge n. 184 del 1983, norma quest'ultima intesa a consolidare l'unità del nucleo familiare ed operante anche in presenza di figli legittimi dell'adottante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)