Sez. 1, Sentenza n. 13126 del 11/12/1992 (Rv. 479995 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - In genere | Casa familiare - Coniuge convivente con figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti - Assegnazione ex art. 6, comma sesto, legge n. 898 del 1970, nella nuova formulazione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - In genere
L'assegnazione, in sede di divorzio, della casa familiare, "ex" art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, all'ex coniuge con cui convivono i figli maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti, comporta il conferimento all'assegnatario di un diritto personale di abitazione. Tale norma, che ha natura eccezionale e si fonda sulla necessità di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime ed articola la vita della famiglia, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., attesa la posizione differenziata dei coniugi per effetto della convivenza dei figli con uno di loro e la possibilità che la legge apponga limiti alla proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)