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Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/07/1971 (Rv. 352808 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - PROPONIBILITA DI ECCEZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - MODALITA.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352808-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - PROPONIBILITA DI ECCEZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - MODALITA.*

La opposizione ad ingiunzione fiscale instaura un giudizio di cognizione ordinaria nel quale attore e l'opponente e convenuta l' amministrazione delle Finanze, la quale, quindi, puo proporre tutte le eccezioni che tale veste processuale le consente, nei modi e nei tempi stabiliti dal codice di rito. (V 609'70, mass n 345742).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 4, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)