Sez. 1, Sentenza n. 609 del 10/03/1970 (Rv. 345742 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - PROPONIBILITA - FORMA - FORMULAZIONE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA - SUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - PROPONIBILITA - FORMA - FORMULAZIONE NELLA COMPARSA DI RISPOSTA - SUFFICIENZA.*
L'ingiunzione fiscale cumula e le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce una domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, nel quale l'opponente, oltre a contestare la legittimita della ingiunzione, puo anche contestare la pretesa dell'amministrazione alla percezione del tributo, ossia domandare un accertamento negativo a proprio favore, per cui viene ad assumere vera e propria veste di attore. Conseguentemente, l' amministrazione opposta, venendo ad assumere la posizione di convenuta, ha il potere di proporre non soltanto eccezioni dirette a rendere inefficace l'Azione, ma anche domande riconvenzionali dirette a far valere, anche indipendentemente dalla domanda dell'attore, l'esistenza del proprio diritto alla percezione del tributo negato dal contribuente. Per la proposizione di tale riconvenzionale non e necessaria l'adozione di forme particolari, essendo sufficiente che essa sia contenuta nella comparsa di risposta. (Conf 2019-69, massima n 341255 582-69, massima n 338768 2339-67, massima n 329576 2356-65).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)