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Sez. 1, Ordinanza n. 29601 del 10/11/2025 (Rv. 676382-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Privilegio del credito per interessi - Misura legale del tasso di interesse - Riferimento al tasso stabilito dalla legge speciale del credito - Esclusione - Riferimento al tasso generale ex art. 1284 c.c. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676382-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale - cui rinvia l'art. 2749, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 54 della l.fall. ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi - è riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è, infatti, destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare (che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza) ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2749 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2855

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)