Sez. 1, Sentenza n. 5522 del 03/11/1995 Cc. (dep. 05/12/1995) Rv. 203027 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento | Autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale - Uso, nel procedimento di prevenzione, di elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali - Ammissibilità - Rivalutazione di tali elementi nella diversa prospettiva del procedimento di prevenzione - Ammissibilità.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento
Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale, perché nel primo si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale; nel secondo si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità. Nel procedimento di prevenzione, tuttavia, il giudice è legittimato a servirsi di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusione alla quale il giudice è pervenuto. Egli deve però farsi carico di individuare le circostanze di fatto rilevanti accertate in sede penale, e rivalutarle nell'ottica del giudizio di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)