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Sez. 2, Sentenza n. 26774 del 30/04/2013 Cc. (dep. 19/06/2013) Rv. 256819 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Autonomia rispetto al procedimento penale - Elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso - Utilizzazione da parte del giudice della prevenzione - Possibilità - Poteri di valutazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256819-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)