Sez. 4, Sentenza n. 7660 del 17/11/2005 Ud. (dep. 03/03/2006) Rv. 233395 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Errore materiale - Ricorso straordinario - Procura speciale - Mancanza - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
Nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale rilevabile di ufficio ex art. 625 bis cod. proc. pen., ed emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non è necessaria una procura speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, sussistendo il potere "ex officio" di rilevare l'errore, sia contrastante con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo la preventiva dichiarazione di inammissibilità per mancanza della procura speciale al difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)