Sez. 2, Sentenza n. 47848 del 05/11/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 227694 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Richiesta proposta dal difensore nell'interesse del condannato - Necessità della procura speciale - Mancanza- Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
È inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. , proposto nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale (La Corte nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso ha fatto espresso riferimento alla previsione contenuta nell'art. 625 bis cod. proc. pen. che individua la titolarità della richiesta in capo al Procuratore Generale e al condannato e alla previsione contenuta nell'art. 571 cod. proc. pen. che in materia di impugnazioni straordinarie fa riferimento espresso al "difensore dell'imputato" e non al "difensore del condannato").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 n. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)