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Sez. 1, Sentenza n. 11879 del 07/11/1991 (Rv. 474539 - 01)

Credito - Credito fondiario | Debitore - Concordato preventivo - Ammissione - Effetti - Esecuzione coattiva ex art. 42 del T.U. n. 646 del 1905 sui beni ipotecati a favore di istituti di credito fondiario - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474539-01

Credito - Credito fondiario

In tema di credito fondiario, l'art. 42 del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, che consente l'applicazione della disciplina del credito fondiario - e quindi delle peculiari formalità di esecuzione coattiva per la riscossione dei crediti da essa previste - anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati agli istituti di credito fondiario, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo, atteso che il divieto, contenuto nell'art. 168 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, di inizio o proseguimento di azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo è assoluto, e non derogato, in particolare, dal citato art. 42.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Testo Unico 16/07/1905 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)