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Sez. U, Sentenza n. 313 del 08/02/1972 (Rv. 356170 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - JUS AEDIFICANDI - NATURA.*
Stato
decisa il 1972-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356170-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - JUS AEDIFICANDI - NATURA.*

La facolta di edificare sul proprio suolo, pur inerendo al diritto di proprieta, di cui costituisce una delle concrete e peculiari manifestazioni, non si atteggia, di fronte alla pubblica amministrazione come diritto soggettivo perfetto di chi ne e titolare, ma come interesse legittimo. Il suo Esercizio, infatti, nel quadro dei principi generali posti dall'art 42 della Costituzione e dall'art 832 del codice civile, e assoggettato a molteplici limitazioni e prescrizioni, le quali implicano, da parte della pubblica amministrazione non soltanto la valutazione di elementi tecnici predeterminati (conformita della costruzione alle regole tecniche del piano regolatore o del regolamento edilizio comunale) ma anche l'apprezzamento, tipicamente discrezionale, di altri interessi pubblici 'di sicurezza, di igiene, di estetica, ecceterà. (V 543'69, mass n 338703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)