Sez. U, Sentenza n. 313 del 08/02/1972 (Rv. 356170 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - JUS AEDIFICANDI - NATURA.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - JUS AEDIFICANDI - NATURA.*
La facolta di edificare sul proprio suolo, pur inerendo al diritto di proprieta, di cui costituisce una delle concrete e peculiari manifestazioni, non si atteggia, di fronte alla pubblica amministrazione come diritto soggettivo perfetto di chi ne e titolare, ma come interesse legittimo. Il suo Esercizio, infatti, nel quadro dei principi generali posti dall'art 42 della Costituzione e dall'art 832 del codice civile, e assoggettato a molteplici limitazioni e prescrizioni, le quali implicano, da parte della pubblica amministrazione non soltanto la valutazione di elementi tecnici predeterminati (conformita della costruzione alle regole tecniche del piano regolatore o del regolamento edilizio comunale) ma anche l'apprezzamento, tipicamente discrezionale, di altri interessi pubblici 'di sicurezza, di igiene, di estetica, ecceterà . (V 543'69, mass n 338703).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)