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Sez. 1, Sentenza n. 28483 del 22/12/2005 (Rv. 588067 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Giudizio di appello - Dichiarazione del tribunale di contumacia del convenuto - Ordinanza di revoca - Decreto di ammissibilità dell'azione - Omesso annullamento - Pendenza del relativo ricorso per cassazione - Sospensione necessaria, "ex" art. 295 cod. proc. civ., del giudizio - Esclusione - Sospensione facoltativa - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588067-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Nelle controversie concernenti la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, non è configurabile, nella fase della delibazione sull'ammissibilità dell'azione, di cui all'art. 274 cod. civ., una ipotesi di sospensione necessaria "ex" art. 295 cod. proc. civ. nella pendenza del giudizio di cassazione sul ricorso avverso la ordinanza del giudice di appello che, revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto pronunciata dal tribunale, non abbia conseguentemente annullato il decreto dello stesso tribunale di ammissibilità dell'azione, asseritamente emesso in violazione del principio del contraddittorio. Il provvedimento impugnato ha, infatti, carattere esclusivamente ordinatorio, essendo revocabile e modificabile dallo stesso giudice di appello fino alla pronunzia conclusiva di tale grado di giudizio. Né è configurabile la persistenza di un potere del giudice di sospendere discrezionalmente il processo, fuori delle ipotesi tassative di cui all'art. 295 cod. proc. civ., stante la esperibilità della istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., novellato dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in funzione di controllo dell'esercizio di tale potere, e l'evidente disfavore legislativo, nel quadro del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), per la sospensione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)