Sez. L, Sentenza n. 4363 del 13/04/1993 (Rv. 481807 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività | Prestazione del servizio nella domenica senza riposo compensativo nell'arco di sette giorni - Spettanze - Incremento di retribuzione - Ulteriore maggiorazione per il lavoro festivo - Determinazione di quest'ultima - Criteri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva delle festività
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente servizi pubblici di trasporto, deve essere riconosciuto, oltre a un incremento di retribuzione, in considerazione del fatto che quella ordinaria compensa solo sei giorni di lavoro su sette, e sempre che non abbia goduto di un riposo compensativo nell'arco di sette giorni, anche una ulteriore maggiorazione di paga per il lavoro festivo, da determinarsi alla stregua delle previsioni del contratto collettivo, o, in difetto, mediante parametri idonei ad indennizzare il lavoratore medesimo del suo sacrificio, quale quello del compenso per lavoro straordinario, utilizzabile in via equitativa anche se la disciplina collettiva non include nel lavoro straordinario l'attività prestata oltre il sesto giorno consecutivo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)