Sez. L, Sentenza n. 2004 del 12/03/1996 (Rv. 496289 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Lavoro prestato, senza riposo compensativo, nei giorni destinati al riposo periodico - Retribuzione dovuta - Parametri per la determinazione - Rilevanza preminente delle previsioni del contratto collettivo per il lavoro straordinario e per la mancata fruizione delle ferie - Scelta o contemperamento tra i due parametri - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
Ai fini della remunerazione del lavoro prestato, senza riposo compensativo, nei giorni destinati al riposo periodico a cadenza normalmente settimanale, vanno considerati in primo luogo i compensi fissati dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario e per la mancata fruizione delle ferie annuali, in quanto analogamente inerenti al superamento di limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria alla durata della prestazione lavorativa. La scelta dell'uno o dell'altro, o il contemperamento tra i due, dipende dalle circostanze del caso concreto, dato che, ad esempio, la rinuncia sporadica ad un giorno di riposo potrebbe ritenersi più prossima negli effetti alla perdita di un giorno di ferie e la rinuncia sistematica più prossima ad uno straordinario fisso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che anche per la componente del compenso relativa al mancato godimento del riposo compensativo aveva fatto riferimento alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo).
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)