Sez. L, Sentenza n. 1718 del 27/01/2006 (Rv. 587198 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Infortunio collegato topograficamente e temporalmente all'attività lavorativa derivante da una scelta arbitraria del lavoratore - Intervento del lavoratore allo scopo di sedare una lite - Tutela assicurativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
In tema di infortunio sul lavoro, l'indennizzabilità viene meno ove l'infortunio occorso al lavoratore, pur collegato topograficamente e temporalmente all'attività lavorativa, derivi da una scelta arbitraria del lavoratore, non giustificata né dai doveri imposti dall'art. 593 cod. pen., riferiti ad un dovere di soccorso e di collaborazione con le forze dell'ordine rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, né ai doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, prospettandosi, anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di "paciere" ad una colluttazione tra due soggetti, la possibilità che egli possa essere incriminato per rissa ai sensi dell'art. 588 cod. pen. (Nella specie, il lavoratore era intervenuto per sedare un lite tra la guardia addetta al servizio di vigilanza ed un terzo, rimanendo colpito, in modo violento, con residuati postumi permanenti di paralisi al nervo radiale conseguente a frattura al braccio. La S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 588 CORTE COST., Cod. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)