Sez. U, Sentenza n. 12515 del 24/11/1992 (Rv. 479678 - 01)
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - Divieto di cumulo - Giudizio petitorio e cosa giudicata in petitorio | Per comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o di provvedimenti amministrativi - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario - Tutela equipollente perseguibile presso il giudice amministrativo - Esclusione.
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - Divieto di cumulo - Giudizio petitorio e cosa giudicata in petitorio
Nel caso di azioni possessorie proposte contro la pubblica amministrazione, per comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o di provvedimenti amministrativi, vi รจ difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione stessa, inteso nel senso che il divieto di elisione degli effetti dell'azione amministrativa, posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, preclude l'unica pronunzia che sia possibile richiedere al giudice ordinario e da lui soltanto ottenibile, senza che sia ipotizzabile una equipollente tutela perseguibile presso il giudice amministrativo, cui spetta, invece, di conoscere delle azioni eventualmente intraprese per far valere vizi del provvedimento (nella specie, di notificazione di quello concernente l'occupazione di un immobile in via di urgenza).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)