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Sez. 1, Sentenza n. 5817 del 05/11/1981 (Rv. 416536 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - BENI DEMANIALI - IN GENERE - ARENILE - CARATTERE DEMANIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416536-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - BENI DEMANIALI - IN GENERE - ARENILE - CARATTERE DEMANIALE - CONDIZIONI.*

Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia (art. 822 cod. civ.; 28 cod. nav.) è costituita non solo da quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma comprende anche l'arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque restando idoneo ai pubblici Usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale. Pertanto, perché l'arenile sia compreso nel Demanio marittimo - e sia quindi necessario il provvedimento di sclassificazione richiesto dall'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 e dall'art. 35 cod. nav. Al fine di farlo passare dal Demanio al patrimonio dello stato - non è sufficiente che sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che si dimostri che lo stesso abbia l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici Usi del mare. (V 2995/80, mass n 406745; (V 2756/78, mass n 392162; (V 2231/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Navig. art. 28, Cod. Navig. art. 35, Regol. della Navig. Marittima art. 157, Legge 15/02/1952 num. 328 art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)