Sez. L, Sentenza n. 23078 del 06/11/2007 (Rv. 599928 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Contributo obbligatorio in favore dell'O.N.A.O.S.I. - Modalità di ritenuta e versamento da parte dell'Università degli studi.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
A carico degli enti pubblici, qualè l'Università degli studi, sussiste l'obbligo di prelevare, mediante ritenuta diretta, dagli emolumenti erogati ai sanitari dipendenti il contributo obbligatorio da riversare all'O.N.A.O.S.I (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani). L'importo della somma da versare viene quantificato in base all'estratto esecutivo del ruolo dei sanitari, il cui invio ha l'effetto di costituire l'ente pubblico debitore dell'intero ammontare nei confronti della menzionata Opera, nonchè di legittimare la ritenuta nei confronti dei sanitari iscritti.
Riferimenti normativi: Legge 07/06/1901 num. 306 art. 2 CORTE COST., Legge 31/01/1949 num. 21 art. 3, Regio Decr. 18/06/1911 num. 726, Regio Decr. 27/09/1938 num. 1825, Decr. Luogoten. 17/05/1917 num. 1058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)