Sez. 3, Sentenza n. 24808 del 24/11/2005 (Rv. 585580 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Illecito costituente reato - Estinzione per amnistia - Azione di risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal provvedimento del giudice - Esclusione - Dalla data del provvedimento di clemenza - Configurabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per amnistia, il termine di prescrizione è biennale, ex art 2947, comma terzo, e decorre dalla data di entrata in vigore del decreto concessivo di amnistia e non dal provvedimento del giudice che la dichiara, ancorchè trattisi di amnistia rinunciabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)