Sez. 3, Sentenza n. 8399 del 20/06/2001 (Rv. 547595 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Estinzione per amnistia - Concessione del beneficio, previo esercizio di poteri decisori da parte del giudice penale - Decorrenza della prescrizione - Dalla data di emissione della sentenza - Esclusione - Dal momento della irrevocabilità della sentenza penale - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., il principio ex art. 183, comma primo, cod. pen. secondo cui ove il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, la prescrizione biennale o quinquennale dell'azione civile risarcitoria decorre, in caso di estinzione del reato per amnistia, dal giorno di emanazione del provvedimento di clemenza e non da quello della pronuncia giudiziale meramente dichiarativa di applicazione del beneficio, trova deroga nell'ipotesi in cui l'applicazione del provvedimento di clemenza consegua ad una derubricazione della originaria imputazione ovvero tutte le volte in cui l'originaria contestazione non consenta l'applicazione della causa di estinzione del reato (nella specie amnistia), ma la possibilità di questa applicazione venga a profilarsi come conseguenza del riconoscimento di un'attenuante e del giudizio di equivalenza o di prevalenza di questa sull'aggravante contestata. Nelle suddette ipotesi solo dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile può ritenersi dichiarata, con effetto definitivo, l'estinzione, sicché è da tale data che decorre il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)