Sez. 3, Sentenza n. 4197 del 17/07/1982 (Rv. 422172 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE - CRITERI - PROVA DEI FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO E PROVA DEI FATTI ESTINTIVI DEL MEDESIMO - RAPPORTO - CARATTERE LOGICAMENTE PRELIMINARE DELLA PRIMA - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE - CRITERI - PROVA DEI FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO E PROVA DEI FATTI ESTINTIVI DEL MEDESIMO - RAPPORTO - CARATTERE LOGICAMENTE PRELIMINARE DELLA PRIMA - CONSEGUENZE.*
A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'Estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda. Tuttavia, nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che, se il convenuto si limita a contestare genericamente l'assunto dell'attore, la sua necessità di proporre l'eccezione e di provarla sorge soltanto quando l'attore abbia, da parte sua, provato l'esistenza dei fatti da lui affermati. (V 2901/75, mass n 376948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)