Sez. 1, Sentenza n. 2901 del 25/07/1975 (Rv. 376948 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - IN GENERE - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DI UN PRIVILEGIO SPECIALE - ACCERTAMENTO NEGATIVO PROMOSSO DAL DEBITORE - PROVA DEL FATTO ESTINTIVO DEL PRIVILEGIO - ONERE DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA - ASSOGGETTAMENTO AD ESECUZIONE DEI BENI GRAVATI - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL CREDITORE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - IN GENERE - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DI UN PRIVILEGIO SPECIALE - ACCERTAMENTO NEGATIVO PROMOSSO DAL DEBITORE - PROVA DEL FATTO ESTINTIVO DEL PRIVILEGIO - ONERE DEL DEBITORE - INSUSSISTENZA - ASSOGGETTAMENTO AD ESECUZIONE DEI BENI GRAVATI - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL CREDITORE.*
Nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e la prova dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima. Allorche, pertanto, si renda necessario un apposito giudizio per fare accertare che non sussistono le condizioni perche un privilegio speciale possa essere utilmente esercitato in una data esecuzione concorsuale, il fatto che il giudizio venga promosso dal debitore, nel presupposto che quelle condizioni mancano perche l'oggetto del privilegio non e stato coinvolto nell'esecuzione, non fa sorgere a carico suo l'Onere della prova (di un preteso fatto estintivo del privilegio medesimo). Peraltro, non e neppure esatto parlare di un fatto estintivo, allorche si discuta non della natura privilegiata, o meno, del credito, bensi dell'Esercizio del privilegio in concreto, non avendo il privilegio speciale alcuna Rilevanza prima dell'inizio di una esecuzione che ne abbia coinvolto concretamente l'oggetto (mentre di fatto estintivo in senso proprio potrebbe parlarsi con riferimento alla Mancanza sopravvenuta di quell'oggetto - ad esempio per perimento - dopo l'inizio dell'esecuzione che lo abbia gia coinvolto). Spetta, pertanto, al creditore che si fa ad esercitare il privilegio speciale, dimostrare che i beni su cui il privilegio grava sono stati assoggettati ad esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2747
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)