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Sez. 3 - , Sentenza n. 11202 del 24/04/2019 (Rv. 653777 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione di credito fatta da organismo pubblico a società di factoring - Natura di contratto a prestazioni corrispettive - Conseguenze in tema di procedura ad evidenza pubblica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653777-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

La cessione del credito è un contratto a prestazioni corrispettive in quanto, a fronte dell'apporto anticipato di liquidità, il cedente deve pagare al cessionario un prezzo concordato, di regola detraendolo dall'importo del credito anticipato, sicché la scelta del contraente da parte di un organismo pubblico deve avvenire attraverso la procedura dell'evidenza pubblica la quale assicura il rispetto dei principi imperativi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost., nonché la concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), realizzando l'interesse pubblico al miglior vantaggio economico e garantendo, al contempo, ai soggetti abilitati, il diritto di esercitare attività economica senza discriminazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto causa di nullità del contratto, ex art. 1418 c.c., la violazione dell'obbligo dell'evidenza pubblica nella scelta del cessionario del credito da parte di società a totale partecipazione pubblica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)