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Sez. L, Sentenza n. 5620 del 15/11/1985 (Rv. 442808 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO - INCOMPATIBILITÀ CON L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DEDUZIONE DEL DEBITORE DI AVERE SODDISFATTO IL CREDITORE CON RIFERIMENTO AD UN RAPPORTO DI CONTENUTO DIVERSO O RIDOTTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442808-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO - INCOMPATIBILITÀ CON L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DEDUZIONE DEL DEBITORE DI AVERE SODDISFATTO IL CREDITORE CON RIFERIMENTO AD UN RAPPORTO DI CONTENUTO DIVERSO O RIDOTTO - IRRILEVANZA.*

L'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva con la contestazione, da parte del debitore, dell'esistenza del credito, la quale comporta l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta, non viene meno nel caso in cui il debitore medesimo sostenga di aver soddisfatto ogni spettanza del creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto diverso o ridotto, rispetto a quello oggetto di controversia, con conseguente implicita negazione dell'esistenza originaria del credito, sia pure limitatamente ad una parte di esso. (Conf 1358/82, mass n 419197).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)