Sez. L, Sentenza n. 5620 del 15/11/1985 (Rv. 442808 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO - INCOMPATIBILITÀ CON L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DEDUZIONE DEL DEBITORE DI AVERE SODDISFATTO IL CREDITORE CON RIFERIMENTO AD UN RAPPORTO DI CONTENUTO DIVERSO O RIDOTTO - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO - INCOMPATIBILITÀ CON L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - DEDUZIONE DEL DEBITORE DI AVERE SODDISFATTO IL CREDITORE CON RIFERIMENTO AD UN RAPPORTO DI CONTENUTO DIVERSO O RIDOTTO - IRRILEVANZA.*
L'incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva con la contestazione, da parte del debitore, dell'esistenza del credito, la quale comporta l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta, non viene meno nel caso in cui il debitore medesimo sostenga di aver soddisfatto ogni spettanza del creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto diverso o ridotto, rispetto a quello oggetto di controversia, con conseguente implicita negazione dell'esistenza originaria del credito, sia pure limitatamente ad una parte di esso. (Conf 1358/82, mass n 419197).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)