diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 13/03/1989 (Rv. 462134 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - DEDUZIONE DI ADEMPIMENTO DI DEBITO ANTERIORE - INCOMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462134-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - DEDUZIONE DI ADEMPIMENTO DI DEBITO ANTERIORE - INCOMPATIBILITÀ.*

L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile non solo con la contestazione, da parte del debitore, dell'assistenza del credito, comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta, ma altresì con l'eccezione con la quale il debitore sostenga di aver soddisfatto ogni spettanza del creditore in riferimento ad un rapporto anteriore, ancorché di contenuto diverso o ridotto rispetto a quello oggetto della controversia. (V 2648/87, mass n 451763; (Conf 5620/84, mass n 442808; (Conf 2309/82, mass n 420189; (Conf 1599/82, mass n 419415).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)