Sez. 3, Sentenza n. 5664 del 30/11/1978 (Rv. 395441 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - QUIESCENZA DEL PROCESSO D'APPELLO PER MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE DELL'APPELLATO - ASSIMILABILITA ALLA PRIMA COMPARSA PREVISTA DALL'ART 343 COD PROC CIV - APPELLO INCIDENTALE - PROPOSIZIONE CON ATTO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIASSUNZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - QUIESCENZA DEL PROCESSO D'APPELLO PER MANCATA COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE DELL'APPELLATO - ASSIMILABILITA ALLA PRIMA COMPARSA PREVISTA DALL'ART 343 COD PROC CIV - APPELLO INCIDENTALE - PROPOSIZIONE CON ATTO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIASSUNZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'atto, con cui l'appellato riassuma il processo d'appello, rimasto quiescente per mancata Costituzione di tutte le parti dopo la notificazione dell'impugnazione (artt 171 e 307 cod proc civ, dettati per il giudizio di primo grado, ma applicabili al giudizio d'appello per il rinvio contenuto negli artt 359 cod proc civ e 132 disp att cod proc civ), e assimilabile alla "prima comparsa" con cui, a norma dell'art 343 cod proc civ, dev'essere proposto l'appello incidentale ed e, pertanto, inammissibile il gravame incidentale che venga proposto in un atto ad esso successivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 132, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)