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Sez. 3, Sentenza n. 3934 del 07/12/1968 (Rv. 337470 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - NATURA- SOTTOSCRIZIONE DELLA SOLA PARTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1968-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337470-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - NATURA- SOTTOSCRIZIONE DELLA SOLA PARTE - VALIDITA.*

Il precetto, non contenendo una domanda giudiziale, e atto preliminare ed estrinseco al processo esecutivo e costituisce solo un presupposto dell'esecuzione, la quale potra seguire unicamente se il debitore non adempia volontariamente all'intimazione ed il creditore precettante intenda darvi inizio con l'espropriazione forzata dei beni. In tal senso inteso, l'atto di precetto e valido anche se sottoscritto soltanto dalla parte personalmente, non essendo necessario il conferimento di un mandato speciale al procuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)