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Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 14/05/1969 (Rv. 340644 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DELLA SOLA PARTE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1969-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340644-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE - DELLA SOLA PARTE - VALIDITA.*

Il precetto, pur rientrando tra gli Atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod.proc.civ., non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensi un atto preliminare stragiudiziale o un presupposto assolutamente estrinseco del processo di esecuzione, mediante il quale il creditore intima al debitore di adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo e lo avverte che, in Mancanza, procedera ad esecuzione forzata. Pertanto, esso puo essere sottoscritto dalla parte personalmente e, se sottoscritto dalla sola parte, non e affetto da alcun vizio - e, tanto meno, giuridicamente inesistente- ed e produttivo di tutti gli effetti che la legge vi ricollega. (V. 3934-68 mass 337470; 1711-65; 1755-54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)