Sez. 1 - , Sentenza n. 608 del 12/01/2017 (Rv. 643345 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sequestro preventivo antimafia del patrimonio sociale - Dichiarazione di fallimento della società - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La misura di prevenzione consistente nel sequestro preventivo antimafia del patrimonio sociale non osta alla dichiarazione di fallimento della società, ammissibile anche in mancanza di un attivo aggredibile da parte dei creditori sociali. Invero, sotto il profilo testuale, l’art. 118, comma 1, n. 4, l.fall. prevede la chiusura del fallimento per mancanza di attivo, l'art. 63, comma 6, del codice antimafia (e delle misure di prevenzione), approvato con d.lgs. n. 159 del 2011, impone la chiusura (e non la revoca) del fallimento, ex art. 119 l.fall., allorquando nella massa attiva siano ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, ed una regola omologa è dettata dall'art. 64, comma 7, del codice predetto per il caso di sequestro o confisca sopravvenuti al fallimento; sotto il profilo ermeneutico, inoltre, il sequestro di prevenzione si fonda su presupposti affatto diversi dalla dichiarazione di fallimento, sicché appare irrazionale posticipare la tutela dei creditori a fronte di un interesse pubblico sotteso ad una misura cautelare che, nelle more, potrebbe diventare recessiva in ragione della sua natura cautelare e provvisoria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118 com. 1 lett. 4, Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 63 com. 6, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 64 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)