Sez. 3, Sentenza n. 15599 del 26/07/2005 (Rv. 583421 - 01)
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO | Durata eccedente i cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto - Adesione del nudo proprietario - Derogabilità alla previsione contenuta nell'art. 999 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO
In tema di locazioni concluse dall'usufruttuario l'adesione del nudo proprietario al contratto stipulato dal primo per una durata eccedente i cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto vale a derogare al divieto posto al riguardo dall'art. 999 cod. civ., che ha valore dispositivo, in quanto volto a dirimere interessi privati. Infatti, la suddetta norma regola solo le interferenze tra il pieno godimento del proprietario successivamente alla cessazione dell'usufrutto ed il godimento del conduttore che derivi il suo diritto da contratto anteriormente stipulato con l'usufruttuario dando, per un verso, una preferenza al conduttore, che conserva il diritto anche nei confronti del proprietario, benché terzo rispetto al contratto di locazione, ma limitando, per altro verso, il vantaggio in tal modo attribuito al conduttore entro i cinque anni dalla data di cessazione dell'usufrutto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)