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Sez. 2, Sentenza n. 1263 del 19/04/1972 (Rv. 357771 - 01)

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO - DURATA DELLE LOCAZIONI - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357771-01

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO - DURATA DELLE LOCAZIONI - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'art 999 cod civ regola le interferenze fra il pieno godimento del proprietario successivamente alla cessazione dell'usufrutto e il godimento del conduttore che derivi il suo diritto da contratto anteriormente stipulato con l'usufruttuario, dando una limitata preferenza all'interesse dell'usufruttuario; nel senso di garantirgli che, salvo il caso di cessazione dell'usufrutto per scadenza del termine finale, ben conoscibile da parte degli eventuali locatari, le locazioni da lui convenute durino per il termine stabilito e comunque non oltre un quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)