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Sez. 4 - , Sentenza n. 3202 del 12/12/2019 Ud. (dep. 27/01/2020) Rv. 278025 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Condotta elusiva durante lo svolgimento del test - Configurabilità del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278025-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, codstrada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. (Fattispecie in cui l'imputato, durante l'alcoltest, aveva, per dodici volte, smesso di soffiare appena l'apparecchio si metteva in funzione, adducendo uno stato di agitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)