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Sez. 4, Sentenza n. 5409 del 27/01/2015 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262162 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Elemento oggettivo - Manifestazione di indisponibilità al controllo - Condotta elusiva durante lo svolgimento del test - Configurabilità del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262162-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all'art. 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. (Fattispecie in cui l'imputato, durante l'alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)