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Sez. 6, Sentenza n. 23600 del 16/06/2026 Ud. (dep. 25/06/2026) Rv. 290227-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Omessa subordinazione del beneficio ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Annullamento con rinvio al giudice della cognizione – Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290227-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, la sentenza che ha concesso il beneficio senza subordinarlo, nei casi di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., alla partecipazione e al superamento con esito favorevole degli specifici percorsi di recupero dev'essere annullata sul punto con rinvio al giudice della cognizione, cui compete accertare il consenso espresso, libero e consapevole dell'imputato a intraprenderli, non desumibile dalla mera non opposizione, e valutare l'adeguatezza e l'idoneità del programma dallo stesso proposto.

Cod. Pen. art. 165 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)